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In base all’art. 9 c. 4 del DL 176/2022 (cosiddetto Decreto Aiuti quater) i concessionari di crediti riferiti a interventi da superbonus hanno la possibilità di optare per una modalità di fruizione maggiorata dei crediti in 10 annualità di pari importo, invece dell’originaria rateazione in 4 rate (o 5 se 2021).

La disposizione prevede tale concessione unicamente per i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura trasmesse all’Agenzia entro il 31.10.2022 e non ancora utilizzati, previo invio di una comunicazione telematica all’Agenzia stessa da parte del fornitore o del cessionario.

Il perimetro applicativo della norma era di fatto già ridotto e circoscritto principalmente alle cessioni comunicate all’Agenzia riferite a spese 2022 (e il cui utilizzo è possibile a partire dal 1.01.2023) e a residue casistiche di spese relative al 2021, la cui prima quota annuale di credito però doveva essere compensata entro il 31.12.2022 o sarebbe stata persa perché non più spendibile. La mancata messa a disposizione della comunicazione nel 2022 per optare per il maggior periodo di fruizione decennale ha quindi escluso dall’agevolazione le casistiche di crediti 2021 perché, per obbligo normativo, parzialmente utilizzati dai cessionari entro il 2022.