Le valute virtuali sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite e negoziate esclusivamente per via telematica. Pertanto, esse non esistono in forma fisica. Possono essere negoziate su piattaforme di scambio utilizzando moneta a corso legale e presentano vantaggi in termini di economicità e di maggiore velocità ed efficienza nei pagamenti, promuovendo l’inclusione finanziaria.
Con Legge di Bilancio 2023 il legislatore disegna una disciplina fiscale unitaria in materia di cripto-attività considerandole attività finanziarie.
In primo luogo, le cripto-attività vengono incluse in modo esplicito nell’ambito del quadro impositivo sui redditi delle persone fisiche.
Si inserisce in particolare nell’art. 67, comma 1, TUIR una nuova categoria di “redditi diversi” costituita dalle plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominata, archiviata o negoziata elettronicamente su tecnologie di registri distribuiti o tecnologie equivalenti, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta.
Si definiscono poi le plusvalenze realizzate su cripto-attività e si consente di portare in deduzione dalle plusvalenze le minusvalenze relative a operazioni aventi a oggetto cripto-attività realizzate fino alla data di entrata in vigore della legge.
I contribuenti che non hanno indicato nella propria dichiarazione annuale dei redditi le cripto-attività detenute entro la data del 31.12.2021, nonché i redditi da esse derivanti, possono procedere alla regolarizzazione:
- …se non hanno realizzato redditi da cripto-attività nel periodo di riferimento: mediante il pagamento della sanzione per l’omessa indicazione nel quadro RW pari allo 0,5% per ciascun anno del valore delle attività non dichiarate;
- …se hanno realizzato redditi da cripto-attività nel periodo di riferimento: mediante il duplice pagamento:
– di un’imposta sostitutiva pari al 3,5% del valore delle cripto-attività detenute al termine di ogni anno ovvero al momento del realizzo;
– di un’ulteriore somma, pari allo 0,5% per ciascun anno del predetto valore, a titolo di sanzioni e interessi, per l’omessa indicazione nel quadro RW.
A cura del contribuente l’onere di dimostrare la provenienza lecita delle cripto-attività.